WHISTLEBLOWING
WHISTLEBLOWING
Tutti i soggetti coinvolti possono, attraverso i canali informatici dedicati ed appositamente individuati dalle Società, effettuare segnalazione di illeciti e/o irregolarità, procedendo così a porre in essere quell’attività di segnalazione che viene definita comunemente come “whistleblowing”.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni conosciute direttamente o indirettamente dal segnalante, anche casualmente, ed inerenti il rapporto di lavoro con le Società, nonché il ruolo rivestito all’interno delle stesse.
Il segnalante (o “whistleblower”) viene tutelato per legge e dalle Società da eventuali atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere da colleghi e/o superiori gerarchici, conseguenti alla segnalazione stessa, anche attraverso la predisposizione del canale informatico adottato, finalizzato a garantirne la riservatezza nonché la protezione, come meglio dettagliato nell’area dedicata alla voce “note riservatezza e sicurezza”
L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nel caso in cui:
- vi sia il consenso del segnalante stesso;
- la contestazione risulti fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell’incolpato.