WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Tutti i soggetti coinvolti possono, attraverso i canali informatici dedicati ed appositamente individuati dalle Società, effettuare segnalazione di illeciti e/o irregolarità, procedendo così a porre in essere quell’attività di segnalazione che viene definita comunemente come “whistleblowing”.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni conosciute direttamente o indirettamente dal segnalante, anche casualmente, ed inerenti il rapporto di lavoro con le Società, nonché il ruolo rivestito all’interno delle stesse.

Il segnalante (o “whistleblower”) viene tutelato per legge e dalle Società da eventuali atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere da colleghi e/o superiori gerarchici, conseguenti alla segnalazione stessa, anche attraverso la predisposizione del canale informatico adottato, finalizzato a garantirne la riservatezza nonché la protezione, come meglio dettagliato nell’area dedicata alla voce “note riservatezza e sicurezza

L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nel caso in cui:

Poiché non esiste un elenco tassativo ed univoco di illeciti che costituiscono l’oggetto di una segnalazione, la stessa può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate meglio specificate nell’area dedicata alla voce “cosa segnalare”. Per procedere ad eventuali segnalazioni, è necessario accedere alle piattaforme appositamente predisposte per le seguenti società del Gruppo: