REGOLAMENTO VLT

REGOLAMENTO VLT (COME SI GIOCA ALLE VLT)

Regolamento in materia di gioco costituito dal controllo remoto del gioco attraverso Videoterminali (“VLT”) di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Art. 1 – Il gioco con vincita in denaro è consentito esclusivamente a persone di età superiore a diciotto anni.

Art. 2 – La vincita massima consentita dalla normativa di settore per ciascuna partita, con esclusione delle vincite derivanti da jackpot, è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Infatti, anche qualora la vincita della singola partita risultasse pari a tale importo, il sistema di gioco procederà in automatico all’accredito di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Art. 3 – Gli ospiti che cambiano denaro contante, ovvero riscuotono biglietti presso la cassa, devono assicurarsi all’istante dell’esattezza del cambio. I reclami successivi non saranno presi in considerazione. Non vengono concessi prestiti.

Art. 4 – I biglietti emessi da un apparecchio di video lotteria (“VLT”) possono essere pagati esclusivamente presso la sala nella quale l’apparecchio è installato ed entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della loro emissione. I pagamenti avverranno esclusivamente dopo la validazione della vincita da parte del sistema.

Art. 5 – La sala provvede direttamente al pagamento dei biglietti esclusivamente nel caso di importi, compresi i jackpot, non superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila), previa verifica di autenticità e pagabilità (si veda l’art. 3) degli stessi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche. Si ricorda che l’art. 49 del D.Lgs 231/2007, come modificato dal D.lgs 90/2017 e successive modifiche, ha posto un limite ai trasferimenti di denaro contante e, pertanto, tutte le vincite pari o superiori a 2.000 euro verranno liquidate, a discrezione della sala, attraverso assegno bancario non trasferibile ovvero con bonifico bancario ovvero strumento tracciabile. Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti al medesimo soggetto, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati al fine di eludere la normativa.

A fronte della predetta normativa, aggiornata alla luce del D. lgs. n. 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017, i titolari dei punti di vendita, in relazione all’attività di raccolta di giocate, devono:

provvedere all’identificazione dei giocatori che (a) presentino all’incasso Ticket recanti vincite per un importo complessivo pari o superiore ad Euro 500 (cinquecento) oppure (b) che presentino all’incasso Ticket recanti vincite per un importo nominale pari o superiore ad Euro 400,00 (quattrocento) e connotati dall’assenza di vincite (vincita/vinto=0) oppure (c) che presentino all’incasso ticket di gioco recanti importo nominale pari o superiore ad Euro 400 e connotati dalla presenza dei seguenti rapporti percentuali: 

1) rapporto fra il valore complessivo dell’importo vinto e il valore nominale del ticket è inferiore al 20%; 

2) rapporto fra il valore complessivo dell’importo puntato e quello dell’importo introdotto è inferiore al 20%;

3) rapporto fra il valore complessivo dell’importo puntato e il valore nominale del ticket è inferiore al 20%, oppure a prescindere dall’importo dell’operazione effettuata, nei casi in cui sussista il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’identificazione dovrà avvenire mediante registrazione e trasmissione al Concessionario (i) dei dati identificativi del cliente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e domicilio ove diverso, codice fiscale, verifica relativa alla appartenenza o meno del giocatore nella categoria delle persone politicamente esposte) (ii) della copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (iii) della data dell’operazione (iv) del valore complessivo dell’operazione di gioco (iv) dei relativi mezzi di pagamento utilizzati (v) copia del ticket (c.d. parlante) e della relativa ricevuta.

Compilare e trasmettere al concessionario Cirsa Italia, entro e non oltre il termine perentorio di n. 3 giorni dall’evento che ha determinato l’identificazione, il modulo “Scheda identificazione Cliente” – opportunamente sottoscritto sia dal Gestore di Sala che dal giocatore – e dei relativi allegati, per il tramite dell’applicativo denominato AGIO. 

Prestare particolare attenzione – anche in funzione della specifica conoscenza del territorio e delle abitudini di gioco della clientela – alle operazioni di gioco, quale che sia l’importo, eseguite presso il proprio punto vendita, provvedendo – previa identificazione dei clienti – alle segnalazioni specifiche in merito ad ogni operazione che, in conseguenza dell’applicazione degli indici di anomalia indicati dall’Unità di informazione Finanziaria della Banca di Italia, si ritenesse poter essere oggetto di un’attività di riciclaggio, effettuata anche mediante più operazioni frazionate.
garantire la conservazione dei dati relativi all’adeguata verifica per un periodo di dieci anni dalla data della relativa acquisizione.

Art. 6 – Biglietti di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) così come i jackpot superiori al predetto importo, devono essere pagati esclusivamente dal concessionario Cirsa Italia S.p.A.

A tale scopo, il giocatore che intende riscuotere un credito residuo superiore a 5.000,00 (cinquemila) Euro ovvero l’importo relativo al jackpot superiore a 5.000,00 (cinquemila), deve chiedere l’intervento di un operatore di sala che, verificato sull’apparecchio l’ammontare del credito residuo, provvederà ad accompagnarlo in cassa dove:

verrà effettuata la prenotazione del pagamento, con la registrazione sul sistema di sala delle seguenti informazioni, fornite dal giocatore:
dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita);
estremi del documento di identità, esibito dal giocatore (a tale scopo sono accettati: passaporto, carta d’identità, patente auto, documenti diplomatici);
IBAN del conto corrente bancario sul quale il giocatore chiede che sia accreditata la somma;
verrà rilasciata al giocatore la ricevuta della prenotazione, stampata dal sistema di sala e riportante il numero identificativo, la data di emissione, il nome della sala, l’importo da pagare ed i dati elencati al punto precedente.
il pagamento potrà avvenire solo ai giocatori vincitori registrati in sala – titolari di un conto corrente bancario a loro intestato e previa identificazione – attraverso un bonifico bancario, presentando la ricevuta – in originale – attestante la vincita, anche a mezzo di plico raccomandato a rischio del possessore, presso:
L’ufficio vincite del Concessionario Cirsa Italia S.p.A. in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Strada 2, palazzo D4; aperto dalle ore 10.00 alle 12.00 il martedì e il giovedì.

La sala ove è stato erogato il biglietto, la quale provvederà successivamente all’invio della ricevuta di vincita presso l’ufficio dedicato del Concessionario Cirsa Italia S.p.A..

Per qualsiasi informazione potete contattare il seguente numero 02/82279544

Le vincite superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila) così come i jackpot di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila), saranno erogate/i entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta vincente. Resta inteso che il suddetto termine di 30 giorni inizierà a decorrere dalla data di effettiva ricezione della ricevuta di vincita da parte dell’Ufficio vincite Cirsa Italia S.p.a., sito ove sopra indicato.

Art. 7 – Più persone possono giocare su un solo apparecchio solo se ciò non arrechi disturbo ad altri ospiti. In questo caso la vincita viene pagata ad un solo giocatore, di regola a chi ha effettuato l’ultima giocata. Una sola persona può giocare su più apparecchi unicamente in situazione di scarsa affluenza in sala.

Art. 8 – In caso di guasto/malfunzionamento agli apparecchi, sono dovuti all’ospite soltanto la puntata per la giocata in corso – ad esclusione delle puntate gratuite – nonché i crediti residui eventualmente indicati sull’apparecchio.

Art. 9 – Ogni danno intenzionale arrecato alle apparecchiature in sala comporterà l’addebito del danno al responsabile, la proibizione a continuare il gioco e l’allontanamento dalla sala stessa.

Art. 10 – II giocatore che provochi molestie, ovvero tenga un comportamento contrario alle regole stabilite dal presente regolamento, o in modo qualsiasi ostacoli gli ospiti o il regolare lavoro del personale di sala, ovvero sia sospettato di commettere un atto illecito, sarà immediatamente allontanato dal locale.

Art. 11 – A norma dell’art. 9 comma 4 del decreto 22 gennaio 2010 e dell’art. 6 comma 5 della determinazione n. 37100/R.U. del 04 aprile 2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella sala è operativo un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. Tale impianto, della cui presenza il cliente è informato mediante appositi cartelli esposti in modo ben visibile, ha la finalità di garantire la sicurezza delle persone e dei beni e l’accertamento degli illeciti, ed opera nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi per la videosorveglianza (deliberazione Garante della Privacy 8 aprile 2010, G.U.R.I. 29 aprile 2010 n. 99).